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Regio decreto 267/1942

Art. 3 — Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione controllata

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/3parte di Regio decreto 267/1942
Art. 3. (Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione controllata). Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo e di amministrazione controllata, osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell'art. 195. Le imprese esercenti il credito non sono soggette all'amministrazione controllata prevista da questa legge.

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