Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 267/1942Art. 229
Regio decreto 267/1942

Art. 229 — Accettazione di retribuzione non dovuta

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/229parte di Regio decreto 267/1942
Art. 229. (Accettazione di retribuzione non dovuta). Il curatore del fallimento che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire mille a cinquemila. Nei casi piu' gravi alla condanna puo' aggiungersi l'inabilitazione temporanea all'ufficio di amministratore per la durata non inferiore a due anni.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 267/1942 · fonte Normattiva ↗

← Art. 228 Art. 230 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.