Regio decreto 267/1942
Art. 228 — Interesse privato del curatore negli atti del fallimento
Art. 228. (Interesse privato del curatore negli atti del fallimento). Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto del fallimento direttamente o per interposta persona o con atti simulati e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a lire duemila. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.
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