Regio decreto 267/1942
Art. 227 — Reati dell'institore
Art. 227. (Reati dell'institore). All'institore dell'imprenditore, dichiarato fallito, il quale nella gestione affidatagli si e' reso colpevole dei fatti preveduti negli articoli 216, 217, 218 e 220 si applicano le pene in questi stabilite.
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