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Regio decreto 267/1942

Art. 226 — Denuncia di crediti inesistenti

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/226parte di Regio decreto 267/1942
Art. 226. (Denuncia di crediti inesistenti). Si applicano le pene stabilite nell'art. 220 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di societa' dichiarate fallite, che hanno commesso i fatti in esso indicati.

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