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Regio decreto 267/1942

Art. 225 — Ricorso abusivo al credito

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/225parte di Regio decreto 267/1942
Art. 225. (Ricorso abusivo al credito). Si applicano le pene stabilite nell'art. 218 agli amministratori ed ai direttori generali di societa' dichiarate fallite, i quali hanno commesso il fatto in esso previsto.

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