Regio decreto 267/1942
Art. 230 — Omessa consegna o deposito di cose del fallimento
Art. 230. (Omessa consegna o deposito di cose del fallimento). Il curatore che non ottempera all'ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa del fallimento, ch'egli detiene a causa del suo ufficio, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire diecimila. Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a lire tremila.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 267/1942 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.