Regio decreto 1354/1941
Art. 80 — Art. 82 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244
Art. 80. (Art. 82 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). Scaduti i termini di cui all'articolo precedente, la Commissione puo' disporre i mezzi istruttori che crede opportuni, stabilendone le modalita'. Il presidente, o il relatore da lui delegato, durante il corso dell'istruttoria, puo' sentire le parti per eventuali chiarimenti.
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