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Regio decreto 1354/1941

Art. 80 — Art. 82 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244

ELI /it/regio-decreto/1941/10/31/1354/art/80parte di Regio decreto 1354/1941
Art. 80. (Art. 82 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). Scaduti i termini di cui all'articolo precedente, la Commissione puo' disporre i mezzi istruttori che crede opportuni, stabilendone le modalita'. Il presidente, o il relatore da lui delegato, durante il corso dell'istruttoria, puo' sentire le parti per eventuali chiarimenti.

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