Regio decreto 1354/1941
Art. 79 — Art. 81 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244
Art. 79. (Art. 81 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). Le copie per le controparti, nei casi previsti all'alt. 35, secondo comma, e all'art. 39 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sono trasmesse alle medesime controparti in plico raccomandato, a cura della Segreteria della Commissione. Il presidente, o il relatore da lui delegato, fissa i termini, non superiori in ogni caso a novanta giorni, per la presentazione delle memorie e delle repliche delle controparti e per il deposito dei documenti relativi. Si devono osservare, per la presentazione e la trasmissione di detti atti, le disposizioni del presente e dei precedenti articoli.
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