Regio decreto 1354/1941
Art. 78 — Art. 80 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244
Art. 78. (Art. 80 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). Il presidente della Commissione, per ogni ricorso, nomina un relatore, e, ove trattisi di questioni di natura tecnica, puo' nominare anche uno o piu' relatori aggiunti, scelti fra i tecnici aggregati.
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