Regio decreto 1354/1941
Art. 81 — Art. 83 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n.244
Art. 81. (Art. 83 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n.244). Ove mezzi istruttori non siano necessari, o, comunque, dopo l'espletamento di essi, il presidente fissa la data per la discussione del ricorso dinanzi la Commissione.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1354/1941 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.