Regio decreto 1354/1941
Art. 44 — Art. 46 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244
Art. 44. (Art. 46 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). La richiesta di differimento della concessione del brevetto e di ogni pubblicazione, ai sensi dell'art. 40, comma terzo, del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, limitata ad modelli che abbiano formato oggetto di visione, deve essere comunicata all'Ufficio centrale dei brevetti nei venti giorni successivi alla scadenza del termine fissato nell'articolo precedente. I termini stabiliti in questo articolo e nel precedente sono perentori.
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