Regio decreto 1354/1941
Art. 45 — Art. 47 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244
Art. 45. (Art. 47 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). L'Ufficio centrale dei brevetti, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo precedente, partecipa a sua volta all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata, la richiesta di differimento, diffidando l'interessato stesso circa l'obbligo del segreto. Eseguita tale comunicazione, la domanda ed i documenti relativi sono custoditi dall'Ufficio con vincolo di segreto sul contenuto di essi.
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