Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1354/1941Art. 43
Regio decreto 1354/1941

Art. 43 — Art. 45 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244

ELI /it/regio-decreto/1941/10/31/1354/art/43parte di Regio decreto 1354/1941
Art. 43. (Art. 45 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). L'Ufficio centrale dei brevetti comunica, in via riservata, ai Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica, l'elenco di tutte le domande ad esso pervenute, dirette ad ottenere brevetti per modelli industriali, indicando, nell'elenco, il numero distintivo delle domande e altresi', per quelle concernenti modelli che possano essere ritenuti utili alla difesa del Paese, i nomi e il domicilio dei richiedenti, e, ove siano noti, degli autori, nonche' i titoli dei modelli stessi. I detti Ministeri, entro venti giorni dalla comunicazione, possono prendere visione, nella sede dell'Ufficio centrale dei brevetti, a mezzo di ufficiali o funzionari all'uopo delegati, sia delle tavole, con la riproduzione grafica dei modelli, o dei prodotti, o i campioni dei prodotti medesimi, sia delle eventuali descrizioni, facenti parte delle domande pervenute all'Ufficio stesso, riferentisi a modelli ritenuti utili alla difesa del Paese. I Ministeri anzidetti sono tenuti all'obbligo del segreto sulle tavole e sulle descrizioni di cui hanno preso visione, nonche' sugli elenchi di cui al primo comma.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1354/1941 · fonte Normattiva ↗

← Art. 42 Art. 44 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.