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Regio decreto 1354/1941

Art. 29 — Art. 26 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244

ELI /it/regio-decreto/1941/10/31/1354/art/29parte di Regio decreto 1354/1941
Art. 29. (Art. 26 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). Il richiedente, in tempo utile, durante la procedura di esame, comunque prima che l'Ufficio, o la Commissione dei ricorsi, nei casi in cui sia stato interposto ricorso, abbia provveduto in merito alla concessione del brevetto, ha facolta' di correggere, nei rispetti formali, le tavole contenenti la riproduzione grafica del modello, o dei prodotti, e la descrizione, originariamente depositate, mediante rettifiche delle tavole e postille sulla descrizione, sottoscritte dal richiedente o dal suo mandatario. La richiesta per la correzione dei documenti anzidetti deve essere motivata. L'Ufficio stabilisce al riguardo di volta in volta, le opportune modalita' cautelari. In ogni caso, per la restituzione dei documenti corretti, valgono i termini di cui al successivo art. 31.

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