Regio decreto 1354/1941
Art. 30 — Art. 27 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244
Art. 30. (Art. 27 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). Il richiedente, su invito dell'Ufficio centrale dei brevetti, deve completare la documentazione presentando appropriata descrizione, o nuova o altra descrizione, qualora essa sia necessaria per l'intelligenza del modello. La disposizione del comma precedente si applica anche in caso di manchevolezze nella documentazione di cui all'art. 4, n. 1, e altresi' in caso di manchevolezze nel titolo del modello, specialmente in fatto di caratteristiche rivendicate. Trattandosi di modelli di tessuti, debbono essere sempre rivendicati, oltre il disegno, anche il colore o i colori, compresi il bianco e nero.
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