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Regio decreto 1354/1941

Art. 28 — Art. 25 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244

ELI /it/regio-decreto/1941/10/31/1354/art/28parte di Regio decreto 1354/1941
Art. 28. (Art. 25 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). Il richiedente puo' sempre ritirare la domanda, purche' la sua richiesta pervenga all'Ufficio centrale dei brevetti in tempo utile, durante la procedura di esame, in ogni caso prima che l'Ufficio abbia provveduto in merito alla concessione del brevetto.

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