Regio decreto 1354/1941
Art. 27 — Art. 24 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244
Art. 27. (Art. 24 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). I verbali, pervenuti all'Ufficio centrale dei brevetti dagli Uffici provinciali delle corporazioni, e quelli redatti dallo stesso Ufficio centrale, debbono essere annotati nel registro delle domande di brevetto per modelli industriali, corrispondente a quello delle domande di brevetto per invenzioni industriali, di cui all'art. 27 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127. Il registro deve contenere: 1) l'indicazione dell'Ufficio che ha steso il verbale di deposito; 2) il numero del verbale e la data di deposito della domanda; 3) il cognome, nome, domicilio del richiedente, e del mandatario, se vi sia; 4) il titolo del modello. L'Ufficio centrale dei brevetti prende poi nota, nello stesso registro, dell'esito della domanda.
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