Regio decreto 1354/1941
Art. 14 — Art. 9 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244
Art. 14. (Art. 9 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). Il mandatario, che abbia presentato la procura generale, ha facolta', in ciascuna successiva domanda di brevetto a nome dello stesso mandante, di fare riferimento a tale procura.
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