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Regio decreto 1354/1941

Art. 13 — Art. 8 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244

ELI /it/regio-decreto/1941/10/31/1354/art/13parte di Regio decreto 1354/1941
Art. 13. (Art. 8 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). La lettera d'incarico, di cui all'art. 94 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, deve essere sottoscritta dal richiedente e controfirmata dall'incaricato. La lettera d'incarico e' considerata scrittura privata ai fini dell'applicazione dell'art. 485 del Codice penale.

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