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Regio decreto 1354/1941

Art. 12 — Art. 7 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244

ELI /it/regio-decreto/1941/10/31/1354/art/12parte di Regio decreto 1354/1941
Art. 12. (Art. 7 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). Qualora il depositante presenti un solo esemplare delle tavole contenenti o la riproduzione grafica del modello, o la riproduzione grafica dei prodotti, o il campione dei prodotti stessi, oppure un solo esemplare della descrizione, e' concessa facolta' di presentare l'altro esemplare entro un mese dal deposito della domanda.

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