Regio decreto 1354/1941
Art. 11 — Art. 5 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244
Art. 11. (Art. 5 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). La descrizione, se dovuta, o, comunque, se presentata, deve concludersi con un riassunto, costituito da una o piu' rivendicazioni, in cui sia indicato, specificatamente, cio' che si intende debba formare oggetto del brevetto, conformemente al contenuto del titolo. La descrizione deve essere scritta, o impressa, in modo indelebile e chiaro, sulla prescritta carta bollata, o su carta dello stesso formato munita di marche da bollo, annullate debitamente. Alla domanda si debbono unire due originali di detta descrizione, della cui identita' risponde il richiedente il brevetto. I due originali debbono essere firmati dal richiedente o dal mandatario.
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