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Regio decreto 1354/1941

Art. 15 — Art. 11 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244

ELI /it/regio-decreto/1941/10/31/1354/art/15parte di Regio decreto 1354/1941
Art. 15. (Art. 11 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). Quando si rivendichi la priorita' di un deposito originariamente fatto in altro Stato, agli effetti delle convenzioni internazionali vigenti, si deve unire alla domanda un documento da cui si rilevino il nome del richiedente, il titolo del modello, che forma oggetto di quel deposito, la riproduzione grafica del modello stesso e l'eventuale descrizione, nonche' la data in cui il deposito e' avvenuto. Se il deposito all'estero e' stato eseguito da altri, il richiedente deve anche dare la prova di essere successore o avente causa del primo depositante.

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