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Regio decreto 1022/1941

Art. 79 — L'ufficio di istruzione costituito presso ciascun tribunale militare di guerra ordinario si compone di uno o …

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Art. 79. L'ufficio di istruzione costituito presso ciascun tribunale militare di guerra ordinario si compone di uno o piu' ufficiali giudici istruttori, appartenenti al corpo della giustizia militare; e provvede alla istruzione dei procedimenti di competenza del tribunale presso cui e' costituito.

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