Regio decreto 1022/1941
Art. 80 — Ufficiali istruttori nei corpi militari
Art. 80. (Ufficiali istruttori nei corpi militari). Nei corpi dipendenti dal comando presso il quale e' costituito il tribunale militare di guerra ordinario, il comandante designa un ufficiale inferiore con l'incarico permanente di ufficiale istruttore, per il compimento degli atti, per i quali e' richiesto dall'autorita' giudiziaria militare.
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