Regio decreto 1022/1941
Art. 78 — Sua composizione
Art. 78. (Sua composizione). L'ufficio del pubblico ministero militare si compone di un ufficiale procuratore militare del Re Imperatore e di uno o piu' ufficiali vice procuratori militari o sostituti, appartenenti al corpo della giustizia militare; e, per quanto concerne, i tribunali al seguito delle unita' mobilitate, dipende direttamente dal comandante dell'unita', presso la quale e' costituito il tribunale.
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