Regio decreto 1022/1941
Art. 77 — Attribuzioni
Art. 77. (Attribuzioni). L'ufficio incaricato delle funzioni del pubblico ministero militare presso ciascuno dei tribunali militari di guerra ordinari, inizia ed esercita l'azione penale a norma degli articoli 245 a 250 del codice penale militare di guerra. Esso adempie inoltre le attribuzioni che gli sono demandate secondo le norme dell'ordinamento giudiziario militare del tempo di pace.
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