Regio decreto 1022/1941
Art. 76 — L'ufficio di presidenza si compone di un presidente e di uno o piu' ufficiali addetti, ferma la disposizione …
Art. 76. L'ufficio di presidenza si compone di un presidente e di uno o piu' ufficiali addetti, ferma la disposizione del primo comma dell'articolo 50.
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