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Regio decreto 1022/1941

Art. 75 — Cessazione dell'ufficio di giudice

ELI /it/regio-decreto/1941/09/09/1022/art/75parte di Regio decreto 1022/1941
Art. 75. (Cessazione dell'ufficio di giudice). Il presidente e i giudici militari cessano dalle loro funzioni nel caso di promozione, o di trasferimento ad altra unita', o di collocamento in congedo, ovvero di sospensione dal grado o dall'impiego, o di rimozione. L'ufficio del giudice estratto a sorte e' limitato al giudizio per il quale e' avvenuta la estrazione.

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