Regio decreto 1022/1941
Art. 74 — Composizione del tribunale di piazza forte
Art. 74. (Composizione del tribunale di piazza forte). Quando una piazza forte sia assediata o investita dal nemico e il comandante di essa, per ragioni di disciplina, ritenga necessario che il giudizio non sia rimandato, la composizione del tribunale puo' ridursi, ove occorra, a tre membri; e le altre disposizioni degli articoli precedenti si applicano in quanto siano conciliabili col servizio delle truppe della piazza forte.
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