Regio decreto 1022/1941
Art. 5 — Servizio di messi giudiziari militari
Art. 5. (Servizio di messi giudiziari militari). I regolamenti, militari, approvati con decreto Reale, provvedono all'ordinamento di un servizio di messi giudiziari militari presso i tribunali militari e il tribunale supremo militare.
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