Regio decreto 1022/1941
Art. 6 — Equivalenza dei gradi, comandi, reparti e simili fra le forze armate dello Stato
Art. 6. (Equivalenza dei gradi, comandi, reparti e simili fra le forze armate dello Stato). Quando questa legge o i codici penali militari enunciano genericamente alcuno dei gradi, comandi, reparti, servizi e simili in relazione all'ordinamento del Regio esercito, in tale indicazione s'intendono compresi anche i gradi, comandi, reparti, servizi e simili delle altre forze armate dello Stato, corrispondenti a norma dei rispettivi ordinamenti.
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