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Regio decreto 1022/1941

Art. 4 — Uffici del tribunale supremo militare

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Art. 4. (Uffici del tribunale supremo militare). Presso il tribunale supremo militare sono costituiti: 1° un ufficio di presidenza; 2° un ufficio del pubblico ministero; 3° un ufficio di cancelleria.

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