Regio decreto 1022/1941
Art. 3 — Uffici del tribunale militare territoriale
Art. 3. (Uffici del tribunale militare territoriale). Presso ciascun tribunale militare territoriale sono costituiti: 1° un ufficio di presidenza; 2° un ufficio del pubblico ministero; 3° un ufficio d'istruzione; 4° un ufficio di cancelleria. Per i tribunali militari indicati nel secondo comma dell'articolo precedente, alla costituzione degli uffici anzidetti provvedono, nei modi stabiliti dalla legge, i comandanti delle forze, presso le quali i tribunali stessi sono costituiti.
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