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Regio decreto 1022/1941

Art. 45 — Composizione speciale del collegio giudicante

ELI /it/regio-decreto/1941/09/09/1022/art/45parte di Regio decreto 1022/1941
Art. 45. (Composizione speciale del collegio giudicante). Il tribunale supremo militare e' composto del presidente e di sei giudici, dei quali tre sono ufficiali, due consiglieri di Stato e uno magistrato militare, designati per ciascuna udienza dal presidente, quando pronuncia sui seguenti oggetti: 1° riabilitazione militare; 2° reintegrazione nel grado perduto dagli ufficiali, sottufficiali e graduati di truppa delle forze armate dello Stato, in seguito condanna o a procedimento disciplinare; 3° impiego di persone divenute, per condanna, incapaci di appartenere alle forze armate dello Stato; 4° cancellazione dai ruoli di ufficiali del Regio esercito, quando, prosciolti dal giudice penale, siano sottoposti a misura di sicurezza, ovvero quando, condannati, siano stati ricoverati, per infermita' psichica, in una casa di cura e di custodia. Nei casi preveduti dal comma precedente, almeno uno dei giudici militari, compreso il presidente, deve appartenere alla forza armata dello Stato alla quale appartiene o apparteneva la persona a cui si riferisce la deliberazione. Il presidente incarica uno dei giudici predetti di riferire in camera di consiglio e di redigere i motivi della deliberazione.

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