Regio decreto 1022/1941
Art. 46 — Durata dell'ufficio di presidente e di giudice
Art. 46. (Durata dell'ufficio di presidente e di giudice). Il presidente e i giudici del tribunale supremo militare durano in carica fino a che non siano destinati, ad altre funzioni o trasferiti fuori della capitale, o non divengano altrimenti incompatibili, ovvero non perdano alcuno dei requisiti richiesti per la loro nomina.
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