Regio decreto 1022/1941
Art. 44 — Composizione del collegio giudicante
Art. 44. (Composizione del collegio giudicante). Il tribunale supremo militare giudica con l'intervento del presidente e di sei giudici, dei quali due sono ufficiali, tre magistrati ordinari e uno magistrato militare designati per ogni udienza, dal presidente, Nel numero dei giudicanti devono essere rappresentate, per quanto e' possibile, le forze armate alle quali appartengono gli imputati.
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