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Regio decreto 1022/1941

Art. 26 — Funzioni di cancelleria. funzionari che le esercitano

ELI /it/regio-decreto/1941/09/09/1022/art/26parte di Regio decreto 1022/1941
Art. 26. (Funzioni di cancelleria. funzionari che le esercitano). Le funzioni di cancelleria, presso i tribunali militari territoriali e gli uffici che in essi sono costituiti, sono esercitate da cancellieri, appartenenti al personale della giustizia militare.

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