Regio decreto 1022/1941
Art. 25 — Norma generale. Procedimento a carico di ufficiali generali
Art. 25. (Norma generale. Procedimento a carico di ufficiali generali). L'ufficio di istruzione presso ogni tribunale militare territoriale si compone di uno o piu' giudici istruttori, appartenenti alla magistratura militare. Nei procedimenti a carico di ufficiali generali, le funzioni del giudice istruttore sono affidate a un magistrato militare di grado non inferiore a quello di procuratore militare del Re Imperatore, designato dal procuratore generale militare del Re Imperatore. Fino a quando non sia avvenuta tale designazione, provvede il giudice istruttore del tribunale competente.
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