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Regio decreto 1022/1941

Art. 27 — Norme speciali per i procedimenti a carico di ufficiali generali

ELI /it/regio-decreto/1941/09/09/1022/art/27parte di Regio decreto 1022/1941
Art. 27. (Norme speciali per i procedimenti a carico di ufficiali generali). Nei procedimenti a carico di ufficiali generali, le funzioni del pubblico ministero nel dibattimento e quelle di giudice relatore sono esercitate, rispettivamente, da un sostituto procuratore generale militare del Re Imperatore e da un consigliere relatore della magistratura militare.

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