Regio decreto 1022/1941
Art. 13 — Cessazione dall'ufficio di giudice
Art. 13. (Cessazione dall'ufficio di giudice). L'ufficio di presidente o di giudice cessa, se l'ufficiale che ne e' investito: 1° non ha piu' residenza nella circoscrizione territoriale del tribunale; 2° e' promosso; 3° ha cessato dal servizio; 4° e' incorso nella sospensione dal grado o dall'impiego, o nella perdita del grado. Il presidente e i giudici nominati in sostituzione di quelli, che cessano dalla carica a norma di questo articolo, durano nella funzione per il tempo che rimaneva ai sostituiti per compiere il biennio, per il quale erano stati nominati.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1022/1941 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.