Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1022/1941Art. 12
Regio decreto 1022/1941

Art. 12 — Rappresentanza delle forze armate dello Stato nella composizione organica dei tribunali militari

ELI /it/regio-decreto/1941/09/09/1022/art/12parte di Regio decreto 1022/1941
Art. 12. (Rappresentanza delle forze armate dello Stato nella composizione organica dei tribunali militari). Il presidente deve appartenere alla stessa forza armata alla quale appartiene il comando presso cui e' istituito il tribunale; e, per la Regia marina, deve inoltre appartenere al corpo di stato maggiore. I giudici devono appartenere: cinque al Regio esercito, cinque alla Regia marina, cinque alla Regia aeronautica, cinque alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, due alla Regia guardia di finanza. Dei giudici del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, quattro, per ciascuna forza, sono scelti fra gli ufficiali superiori. Quando ricorrono particolari esigenze di servizio, i Ministri della guerra, della marina o dell'aeronautica hanno facolta' di non designare, in tutto o in parte, ufficiali delle rispettive forze armate quali giudici nei tribunali istituiti presso comandi da essi, rispettivamente, non dipendenti.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1022/1941 · fonte Normattiva ↗

← Art. 11 Art. 13 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.