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Regio decreto 1022/1941

Art. 11 — Incapacita' per l'ufficio di presidente o di giudice

ELI /it/regio-decreto/1941/09/09/1022/art/11parte di Regio decreto 1022/1941
Art. 11. (Incapacita' per l'ufficio di presidente o di giudice). Non possono esercitare le funzioni di presidente o di giudice nei tribunali militari gli ufficiali sottoposti a procedimento penale o a un consiglio di disciplina.

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