Regio decreto 1022/1941
Art. 11 — Incapacita' per l'ufficio di presidente o di giudice
Art. 11. (Incapacita' per l'ufficio di presidente o di giudice). Non possono esercitare le funzioni di presidente o di giudice nei tribunali militari gli ufficiali sottoposti a procedimento penale o a un consiglio di disciplina.
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