Regio decreto 1022/1941
Art. 14 — Composizione del collegio giudicante
Art. 14. (Composizione del collegio giudicante). Il tribunale militare territoriale giudica con l'intervento: 1° del presidente; 2° di un giudice relatore; 3° di tre giudici militari. Almeno due dei tre giudici militari devono essere ufficiali superiori, salvo che trattisi di giudizio a seguito di opposizione proposta contro un decreto penale di condanna. I giudici sono designati dal presidente del tribunale.
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