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Regio decreto 2024/1940

Art. 60 — Nei luoghi ove non risiede un Notaio, i testamenti dei militari feriti o malati, degenti nelle Unita' Sanitar…

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Art. 60. Nei luoghi ove non risiede un Notaio, i testamenti dei militari feriti o malati, degenti nelle Unita' Sanitarie della Croce Rossa, sono ricevuti a norma delle disposizioni del codice civile del Regno d'Italia e del R. D. 8 luglio 1938, n. 1415 (legge di guerra) ed alle Istruzioni relative approvate con R. decreto 19 febbraio 1940-XVIII. (Supplemento ordinario Gazz. Uff. n. 167 del 18 luglio 1940-XVIII).

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