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Regio decreto 2024/1940

Art. 61 — Verificandosi in una Unita' mobile un caso di morte, il decesso deve venir constatato da un Ufficiale medico,…

ELI /it/regio-decreto/1940/12/30/2024/art/61parte di Regio decreto 2024/1940
Art. 61. Verificandosi in una Unita' mobile un caso di morte, il decesso deve venir constatato da un Ufficiale medico, attenendosi alle norme dell'Istruzione per il Servizio di Sanita' in Guerra (Parte III, Capo II) e alla Legge di Guerra ed Istruzioni relative (R. decreto 19 febbraio 1940-XVIII). (Suppl. ord. Gazzetta Ufficiale n. 167 del 18 luglio 1940-XVIII) e cioe' compilando: a) il verbale di constatazione di decesso e identificazione del cadavere (mod. 2720); b) l'annotazione sul registro dei defunti (mod. 2122); c) l'atto di morte nel relativo registro (mod. 2718); d) l'estratto degli atti di morte (mod. 2719). Se il decesso si verifica in zona territoriale e nella persona di un ricoverato civile il decesso deve essere denunciato al Comune con le indicazioni di cui all'art. 50, previa compilazione della dichiarazione di decesso (mod. 2121). In entrambi i detti casi copia del registro dei defunti inviata, secondo la competenza, al Delegato della C. R. I. od al Presidente del Comitato Centro di Mobilitazione. Le funzioni di ufficiale dello Stato Civile e la tenuta dei registri suddetti, sono affidate all'ufficiale di amministrazione (Contabile o Commissario), e, nelle formazioni non aventi un ufficiale specialmente incaricato della amministrazione, dal rispettivo Direttore.

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