Regio decreto 2024/1940
Art. 59 — Presentandosi casi di malattie diffusibili, il Direttore provvede per l'isolamento, da' tutte le disposizioni…
Art. 59. Presentandosi casi di malattie diffusibili, il Direttore provvede per l'isolamento, da' tutte le disposizioni occorrenti per impedire la propagazione della malattia e ne riferisce senza indugio alle Autorita' Militari ed a quelle della Croce Rossa, salvo bene inteso la prescritta denuncia alle Autorita' sanitarie civili o marittime, qualora si tratti di casi verificatisi a bordo di una nave ospedale.
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