Regio decreto 2024/1940
Art. 50 — I militari, feriti ed ammalati, vengono ricoverati negli Stabilimenti sanitari della Croce Rossa in base ai s…
Art. 50. I militari, feriti ed ammalati, vengono ricoverati negli Stabilimenti sanitari della Croce Rossa in base ai seguenti documenti: a) il biglietto d'entrata (mod. 2089) se l'infermo proviene direttamente dai Corpi; b) se gli infermi provengono da altro Stabilimento sanitario sono accompagnati dal foglio di traslocazione (1) mod. 2762 il quale e' anche corredato dalle cartelle cliniche mod. 2098 e dalla scheda nosologica individuale mod. 4 delle norme per la statistica sanitaria militare, n. 2758, del « Catalogo ». Negli stabilimenti di prima cura e smistamento in zona territoriale, ogni ferito o malato che vi si presenta o vi e' trasportato e' annotato, sempre a cura del medico di guardia, nel Registro dei Ricoverati (mod. 2761) e nel biglietto di sala (mod. 2090) di cui al comma seguente, con le indicazioni atte ad accertarne l'identita' personale (2). Se non e' possibile la identificazione, si attribuisce al ricoverato il numero d'ordine del Registro, da scriversi nel detto biglietto di sala, ed appena possibile si procede al riconoscimento personale ed all'annotazione delle sopradette indicazioni. Tutti gli infermi vengono subito annotati a cura del medico di guardia nel registro degli entrati e degli usciti (modello 2094) ed il medico di guardia compila, anche subito per ogni infermo il biglietto di sala (mod. 2090) in duplice copia di cui una da conservarsi nell'Ufficio di amministrazione e l'altra da porsi a capo del letto. I militari ricoverati che vengono trasferiti ad altra unita' o stabilimento sono accompagnati dal foglio di traslocazione (elenco malati, ecc., mod. 2762) in duplice copia, dalla cartella clinica (mod. 2098) dalla scheda nosologica individuale (mod. 2107) dal biglietto di sala (mod. 2090) e dal biglietto di uscita (mod. 2091). --------------- (1) Il foglio di traslocazione e' sempre in duplice copia, una delle quali ritorna allo Stabilimento mittente, munita della « ricevuta di chi ha accettato gli infermi. (2) Le indicazioni a norma degli articoli 128 e 140 del R. D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'Ordinamento dello Stato Civile, sono: a) nome, cognome, eta', luogo di nascita, razza, professione, residenza, cittadinanza; b) nome e cognome del coniuge; c) nome, cognome, professione e residenza del padre e della madre.
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