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Regio decreto 2024/1940

Art. 51 — I feriti ed i malati al loro ingresso nello Stabilimento consegnano la loro biancheria personale e quanto alt…

ELI /it/regio-decreto/1940/12/30/2024/art/51parte di Regio decreto 2024/1940
Art. 51. I feriti ed i malati al loro ingresso nello Stabilimento consegnano la loro biancheria personale e quanto altro e' di loro spettanza e ricevono quella dell'Ospedale. Quando si tratti d'infermi che possono alzarsi, ai medesimi, qualora lo Stabilimento non sia provvisto di indumenti speciali per malati, si puo' permettere l'uso della calzatura e di qualche oggetto del corredo di loro pertinenza. Gli oggetti di vestiario e quanto altro appartiene ai ricoverati, vengono presi in consegna dal Commissario o dal Contabile, il quale ne effettua la annotazione nel Registro degli oggetti di equipaggiamento Modello 461-2102 ed avra' cura che tutto quanto riguarda un individuo venga riunito insieme con la precisa indicazione del nome e cognome, numero del letto, nonche' del grado e Corpo cui appartiene, se trattasi di militare. Gli effetti cosi' sistemati, saranno custoditi nel magazzino vestiario, nel bagagliaio o, secondo il tipo di Unita' Sanitaria, nel locale a cio' destinato. I denari e gli oggetti di valore appartenenti ai ricoverati sono anche ricevuti e tenuti in Cassa dal Commissario o dal Contabile, il quale ne rilascia ricevuta (Mod. 624) e li annota sul biglietto di sala. Le munizioni e le altre sostanze esplosive sono mandate, al piu' presto, al deposito o parco di artiglieria piu' prossimo e qualora non siano state emanate istruzioni in proposito se ne devono invocare dalle Autorita' militari.

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