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Regio decreto 2024/1940

Art. 49 — Per l'accettazione, la degenza e la dimissione dei ricoverati nelle formazioni sanitarie della Croce Rossa mo…

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Art. 49. Per l'accettazione, la degenza e la dimissione dei ricoverati nelle formazioni sanitarie della Croce Rossa mobilitate per l'esercito operante si fara' uso degli stessi documenti prescritti dalla statistica sanitaria di guerra le cui norme sono precisate nel Capo III - Parte III della Istruzione sul servizio di sanita' in guerra (Vedi art. 26, comma c). Si fa eccezione per i treni ospedale per i quali si eseguiranno le disposizioni in materia contenute nell'apposito Regolamento di dette Unita' sanitarie. Per i militari eventualmente ricoverati nelle formazioni sanitarie della Croce Rossa installate in territorio valgono al riguardo le disposizioni contemplate dal Regolamento sul servizio sanitario militare territoriale e dalle Norme per la statistica sanitaria militare.

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